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devo indicare da quale età un prodotto è sicuro

Il consiglio di fascia d'età fa parte delle informazioni sulla sicurezza, non è separato da esse

Un consiglio di fascia d'età non è menzionato come elemento obbligatorio separato nel GPSR, ma rientra nell'obbligo più ampio di informare il consumatore sui rischi associati all'uso normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto. Laddove un limite di età sia rilevante per la sicurezza di un prodotto — si pensi a giocattoli, articoli per l'igiene dei bambini o prodotti con piccole parti — tale informazione deve far parte delle informazioni sulla sicurezza fornite dal fabbricante insieme al prodotto. Se un consiglio di fascia d'età sia necessario in un caso specifico emerge dall'analisi dei rischi di quel prodotto; non è una domanda a cui questa piattaforma risponde, ma una che va documentata nel fascicolo del prodotto.

Chi comunica ciò varia a seconda del ruolo nella catena. Il fabbricante determina, sulla base della valutazione dei rischi, quali avvertenze e limitazioni d'uso — incluso un eventuale consiglio di fascia d'età — devono accompagnare un prodotto, e garantisce che tali informazioni siano incluse nelle istruzioni e sull'imballaggio. L'importatore verifica che tali informazioni siano presenti e corrette, ma non le determina autonomamente. Un distributore che rivende i prodotti senza modifiche non deve determinare autonomamente un consiglio di fascia d'età — quel ruolo verifica solo che il fabbricante o l'importatore abbiano già fornito le informazioni richieste. Chi modifica il prodotto o l'imballaggio, oppure lo vende con il proprio nome o marchio, ricade così negli obblighi del fabbricante e si assume la responsabilità di tali contenuti in proprio — anche se il prodotto è stato acquistato da un'altra parte e vi è stato applicato solo il proprio logo. In tal caso, affermare che un consiglio di fascia d'età è presente non è sufficiente: deve essere fondato anche nell'analisi dei rischi di quel prodotto specifico.

Da dove emerge: articolo 9 e articolo 19

L'articolo 9 del Regolamento (UE) 2023/988 obbliga il fabbricante a valutare i rischi e informare il consumatore sui rischi di sicurezza che possono derivare dall'uso del prodotto — un limite di età ne è una possibile conseguenza, non un requisito a sé stante. L'articolo 19 disciplina quali informazioni devono essere visibili prima dell'acquisto nella vendita a distanza, aspetto rilevante per quali informazioni devono figurare sulla pagina del prodotto secondo il GPSR. L'articolo 11 impone all'importatore l'obbligo di verificare che il fabbricante abbia fornito tali informazioni, senza che l'importatore determini autonomamente il contenuto. Per chi ha dubbi sul proprio ruolo nella catena, il test di ruolo secondo il GPSR lo chiarisce ulteriormente.

Cosa deve fare concretamente

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