posso agire come persona responsabile dell'UE utilizzando il mio numero di partita IVA
Operare come responsabile con il proprio numero di iscrizione al registro commerciale: nella maggior parte dei casi sì
Sì, operare come persona responsabile con il proprio numero di iscrizione al registro commerciale è possibile per la maggior parte degli imprenditori nei Paesi Bassi — purché l'impresa sia effettivamente stabilita nell'Unione. L'articolo 16 del Regolamento (UE) 2023/988 non richiede infatti un'autorizzazione o un riconoscimento separato, ma chiede un operatore economico stabilito nell'Unione che possa svolgere i compiti associati: essere in grado di presentare informazioni sul prodotto, cooperare con le richieste delle autorità di vigilanza, e intervenire in caso di richiamo o altra azione correttiva. Chi è iscritto nel registro commerciale nei Paesi Bassi e può adempiere a questi compiti può in linea di massima svolgere autonomamente questo ruolo.
Importante è però quale ruolo preceda questo incarico. Un fabbricante stabilito nell'UE può operare autonomamente come persona responsabile, e lo stesso vale per un'impresa che secondo la regola relativa al marchio proprio su un prodotto acquistato è classificata come fabbricante — anche se l'impresa non ha progettato o fabbricato nulla autonomamente. Chi importa prodotti da fuori dell'UE e li immette sul mercato per primo nell'Unione è generalmente un importatore, e anche questo soggetto può assumere il ruolo di persona responsabile purché soddisfi il requisito di stabilimento e i compiti previsti. Un distributore puro, che rivende prodotti di una parte già presente nell'UE senza apportarvi modifiche, non deve invece svolgere questo ruolo — gli obblighi di un distributore si collocano altrove nella catena. Il ruolo esatto applicabile dipende da come il prodotto entra nell'UE e da chi lo immette sul mercato per primo; vedi anche la spiegazione sulla ripartizione dei ruoli tra fabbricante, importatore o distributore.
Fonte di questa indicazione: articoli 16 e 11
L'articolo 16 del Regolamento (UE) 2023/988 descrive la cascata di soggetti che possono operare come operatore economico responsabile: prima il fabbricante stesso se stabilito nell'Unione, altrimenti l'importatore, poi un mandatario, e infine un prestatore di servizi di logistica. L'articolo 11 specifica ulteriormente gli obblighi dell'importatore, compresi i compiti che derivano da questo ruolo qualora designato come persona responsabile. Da questa cascata consegue che un fabbricante o un importatore con un numero di iscrizione al registro commerciale valido e una stabilimento nell'Unione si trovano generalmente all'inizio di questa sequenza, e quindi possono operare autonomamente senza designare una parte esterna.
A cosa si basa
- Articolo 16 del Regolamento (UE) 2023/988 — l'operatore del mercato responsabile per i prodotti nell'Unione
- Articolo 11 Regolamento (UE) 2023/988 — gli obblighi degli importatori
Il regolamento stesso è disponibile su EUR-Lex. Citiamo per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
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