posso operare sia come importatore che come distributore per lo stesso prodotto secondo il GPSR
La stessa parte può essere sia importatore che distributore
Sì, è possibile, ma non per la stessa azione nello stesso momento: il GPSR assegna i ruoli di importatore e distributore sulla base di ciò che una parte effettivamente fa con un prodotto, non sulla base di un titolo fisso che qualcuno si attribuisce. Chi immette un prodotto da fuori dell'UE per la prima volta sul mercato europeo, è importatore per tale azione. Se la stessa impresa successivamente vende anche prodotti già importati da un'altra azienda e immessi sul mercato dell'UE, allora per tali prodotti è distributore. Una singola azienda può quindi ricoprire il ruolo di importatore per una parte dell'assortimento e quello di distributore per un'altra parte — dipende dal prodotto e dall'azione specifica, non dall'impresa nel suo complesso.
Ciò che non è possibile è ricoprire entrambi i ruoli contemporaneamente per uno stesso prodotto. Un prodotto viene immesso una sola volta per la prima volta sul mercato dell'UE, e la parte che compie tale azione è l'importatore per quel prodotto. Tutti coloro che successivamente lo commercializzano ulteriormente — un grossista, un negozio online che acquista dall'importatore — sono distributori per tale esemplare. Questa distinzione è più di un'etichetta: determina quali obblighi si applicano. Chi si considera erroneamente distributore quando in realtà ricopre il ruolo di importatore, manca così degli obblighi che effettivamente gravano su di lui. La precisa distinzione tra questi ruoli è spiegata nella pagina su quale ruolo ricoprite come fabbricante, importatore o distributore.
Da cui consegue: articoli 3 e articoli da 9 a 12
L'articolo 3 della Verordening (EU) 2023/988 definisce fabbricante, importatore e distributore come ruoli distinti, collegati a un'azione specifica con un prodotto specifico: la fabbricazione, l'immissione per la prima volta sul mercato dell'UE da un paese terzo, o la commercializzazione ulteriore di esso. Gli articoli da 9 a 12 definiscono successivamente quali obblighi competono a ciascun ruolo — e tali obblighi differiscono notevolmente. Un importatore deve tra l'altro verificare se il fabbricante ha assolto i suoi obblighi e se la documentazione e i marchi necessari sono presenti; un distributore, secondo l'articolo 12, ha un compito più leggero, più di controllo, e non deve elaborare un'analisi del rischio propria o documentazione tecnica. Questo rende importante determinare per ogni prodotto quale azione è stata compiuta, piuttosto che partire da un ruolo fisso unico per l'intera impresa. Chi acquista da fornitori non-UE e apone sul prodotto anche un proprio marchio o logo, del resto esce da questa distinzione e è considerato fabbricante — questo consegue dalla regola descritta nella pagina su quando un marchio proprio su un prodotto acquistato porta a responsabilità di fabbricante. Ciò che un distributore deve e non deve fare è ulteriormente illustrato nella pagina relativa.
A cosa si basa
- Articolo 3 Regolamento (UE) 2023/988 — le definizioni
- Articoli da 9 a 12 Regolamento (UE) 2023/988 — gli obblighi per operatore del mercato
- Articolo 12 Verordnung (EU) 2023/988 — gli obblighi dei distributori
Il regolamento stesso è disponibile su EUR-Lex. Citiamo per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
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