cosa devo fare se il mio fornitore rifiuta di inviare rapporti di prova o documentazione
Un fornitore che non fornisce non cambia l'obbligo proprio
Se un fornitore rifiuta di inviare rapporti di prova o documenti tecnici, rimane la domanda su quale sia il proprio ruolo nella catena — e quel ruolo determina cosa ci si aspetta, non la disponibilità del fornitore. Chi importa prodotti da fuori l'UE è considerato importatore, e l'importatore verifica se il fabbricante ha assolto i propri obblighi. La documentazione mancante non è allora qualcosa da ignorare o da aspettare, ma un segnale che la verifica non è ancora conclusa.
Importante qui è anche la regola del marchio proprio: chi vende un prodotto con il proprio nome o marchio — anche se semplicemente acquistato e vi è stato applicato solo un logo, oppure se è stato sostanzialmente modificato — non è considerato distributore o importatore ma fabbricante. Allora gli obblighi che normalmente ricadono sul fabbricante, come la documentazione tecnica e l'analisi dei rischi, ricadono di fatto sull'azienda stessa, e un fornitore riluttante non è una parte che "regola qualcosa per voi", ma un elemento della vostra stessa catena produttiva. Chi è veramente distributore — rivende prodotti di un altro marchio senza modificarli — non deve elaborare documentazione tecnica o analisi dei rischi, ma verifica che le informazioni richieste siano presenti prima che il prodotto sia messo in commercio. Quali documenti siano esattamente necessari e come procede praticamente la richiesta è descritto in quali documenti devo richiedere al mio fornitore.
Da dove questo discende: articoli 11 e 12 del regolamento
L'articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/988 stabilisce che l'importatore verifica se il fabbricante ha assolto i propri obblighi, ed elenca gli obblighi degli importatori; l'articolo 12 dello stesso regolamento prevede che il distributore verifichi la presenza delle informazioni richieste. Quale di questi due ruoli sia applicabile e cosa ne discenda esattamente è illustrato nella pagina sono un fabbricante, un importatore o un distributore ai sensi della GPSR. Per chi dopo l'assenza di documentazione deve elaborare una propria analisi dei rischi perché il ruolo è di fatto quello di fabbricante, c'è una spiegazione in come elaboro un'analisi dei rischi per il mio prodotto secondo il GPSR.
A cosa si basa
- Articolo 11 Regolamento (UE) 2023/988 — l'importatore verifica se il fabbricante ha assolto i suoi obblighi
- Articolo 12 Regolamento (UE) 2023/988 — il distributore verifica la presenza delle informazioni richieste
- Articolo 11 Regolamento (UE) 2023/988 — gli obblighi degli importatori
Il regolamento stesso è disponibile su EUR-Lex. Citiamo per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
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