Se vende esclusivamente ad altre imprese, la prima domanda non è chi sia il vostro cliente, ma quale prodotto vendiate. Il GPSR (regolamento (UE) 2023/988) si applica ai prodotti destinati ai consumatori, oppure per i quali sia ragionevole attendersi che i consumatori li utilizzeranno. Una relazione commerciale puramente B2B non esclude automaticamente questa seconda possibilità.
La conseguenza: la vendita B2B pura di un prodotto che per natura e uso è davvero destinato solo a un ambiente professionale, di solito non rientra nell'ambito di applicazione del GPSR. Se invece vendete prodotti che arrivano anche, o soprattutto, ai consumatori — anche se la fattura è intestata a un'impresa — il regolamento può essere rilevante. La distinzione risiede nel prodotto e nel suo uso prevedibile, non nello status giuridico dell'acquirente.
Perché l'indirizzo aziendale della fattura non è determinante
Il regolamento guarda all'uso finale ragionevolmente prevedibile, non allo status giuridico della parte che paga. Un fornitore di elettrodomestici che vende esclusivamente a grossisti, fornisce comunque alla fine prodotti che finiscono nelle case. Un'impresa di installazione che acquista componenti da un grossista e successivamente li installa presso privati è, a quel punto della catena, effettivamente coinvolta nell'uso da parte di consumatori, anche se la propria relazione di acquisto è commerciale.
Al contrario: utensili, componenti di macchinari o materie prime che per natura, progettazione e mercato sono destinati esclusivamente all'uso professionale e sono anche presentati come tali, di solito non rientrano nell'ambito di applicazione. Le autorità di vigilanza e il regolamento stesso lasciano qui spazio per una valutazione caso per caso; non esiste un elenco prestabilito di ciò che conta e ciò che non conta.
Quando riguarda la vostra impresa
Ci sono alcune situazioni in cui le imprese B2B in pratica ne sono comunque interessate. Un grossista che, oltre ai clienti professionali, gestisce anche un negozio online per privati, ha a che fare con il regolamento per quella parte dell'assortimento. Un'impresa di installazione che colloca prodotti con il proprio nome o marchio presso gli utenti finali può essere considerata un fabbricante, anche se l'acquisto interno è completamente B2B — questo è un altro caso limite che causa più confusione di quanto la gente si aspetti.
Anche un importatore che preleva prodotti da un paese terzo e li rivende ad aziende europee che a loro volta li offrono ai consumatori, si trova da qualche parte in una catena dove il regolamento è effettivamente rilevante, anche se la propria vendita è commerciale. La domanda allora non è se il regolamento si applica, ma quale ruolo svolgete al suo interno e quali obblighi ne derivano.
Quando non riguarda la vostra impresa
Le imprese che forniscono esclusivamente prodotti che per destinazione e progettazione non arrivano davvero ai consumatori — pensate a componenti industriali specifici, materiali da costruzione che vengono lavorati solo da professionisti certificati, o componenti di macchinari con un chiaro campo di applicazione professionale — di solito non rientrano nel GPSR. Per quel tipo di prodotti spesso si applicano altre norme specifiche del settore, che non passano attraverso questo regolamento.
È quindi ben possibile che la vostra impresa non abbia affatto a che fare con il GPSR, semplicemente perché l'assortimento non rientra nell'ambito di applicazione. Non è un'eccezione da cercare, ma un risultato che deriva dalla natura stessa del prodotto.
Casi dubbi: assortimento misto
Molte imprese si trovano nel mezzo: una parte dell'assortimento è chiaramente professionale, un'altra parte è acquistata o utilizzata anche dai consumatori. In questi casi vale la pena esaminare ogni linea di prodotti, invece di esprimere un giudizio unico su tutta l'impresa. Un negozio online può rientrare al di fuori del regolamento per un prodotto e rientrare al suo interno per un altro, con il relativo ruolo di fabbricante, importatore o distributore.
Per rendere le cose più chiare, è utile non solo porsi la domanda se il GPSR si applica, ma anche quale ruolo comporta. Queste due domande sono strettamente correlate: il ruolo determina infatti quali obblighi concreti ne derivano, e non ogni ruolo comporta gli stessi oneri. In banca dati con situazioni dettagliate per settore si trovano ulteriori esempi di assortimenti misti e come vengono valutati.
Come verificare questo per il vostro assortimento
L'approccio più pratico consiste nel suddividere l'assortimento per gruppo di prodotti e valutare per ogni gruppo se è ragionevolmente prevedibile l'uso da parte dei consumatori. Segue quindi la domanda su quale ruolo ricoprite per ogni gruppo di prodotti — fabbricante, importatore, distributore o semplice rivenditore — poiché tale ruolo determina cosa vi viene richiesto. Proprio questa distinzione è dove molte aziende si bloccano, perché ruolo e ambito di applicazione sono due questioni separate che spesso vengono confuse.
Se desiderate chiarire la situazione per le vostre circostanze specifiche, potete farlo con poche domande: in cinque domande vedete dove siete fornisce un'indicazione diretta se, e in quale ruolo, il regolamento è rilevante per i vostri prodotti. Se avete ancora dubbi sulla struttura del sistema, leggete come sono strutturate le informazioni su questo sito da dove provengono le risposte.
Per un giudizio definitivo sul vostro assortimento specifico e sulla struttura di vendita, il consulenza legale o il confronto con l'autorità di vigilanza competente rimangono la strada corretta; questa pagina descrive la metodologia, non la vostra situazione individuale.
Se dopo questo articolo non siete ancora completamente chiari, fate la verifica gratuita dei ruoli o sfogliate le domande più frequenti sul GPSR — entrambe non richiedono account e forniscono una risposta concreta immediata.