Quali documenti devo richiedere al mio fornitore?
Quali documenti richiedi dipende dal tuo ruolo
Ciò che richiedi a un fornitore differisce fondamentalmente tra un importatore e un distributore — e questa differenza risiede in ciò che il regolamento richiede a ogni ruolo. Un importatore ritira un prodotto da fuori l'UE e lo immette sul mercato dell'Unione; questo ruolo verifica se il fabbricante ha assolto i suoi obblighi e quindi richiede la documentazione completa: la documentazione tecnica, l'analisi dei rischi, le informazioni di conformità UE, le istruzioni e gli avvertimenti nella lingua richiesta, e i dati che rendono il fabbricante tracciabile. Un distributore — chi rivende il prodotto all'interno dell'UE senza essere il primo a importarlo o venderlo con un marchio proprio — verifica solo che le informazioni richieste siano presenti sul prodotto o sull'imballaggio: avvertimenti, istruzioni per l'uso, dati di identificazione. Un distributore quindi non deve richiedere l'analisi dei rischi sottostante o i fascicoli tecnici; questo obbligo spetta al fabbricante e all'importatore, non a lui.
Chi vende un prodotto con il proprio nome o marchio proprio, è considerato a sua volta un fabbricante — anche se il prodotto è stato sviluppato altrove e su di esso è stato solo apposto un logo. In questo caso, richiedere documenti al fornitore non è sufficiente: i dati sottostanti (specifiche, rapporti di prova, informazioni sui materiali) costituiscono il punto di partenza per una propria documentazione tecnica e analisi dei rischi, che il negozio online deve essere in grado di presentare. Ciò che all'inizio era "richiedere documenti al fornitore" diventa in quella situazione la costruzione di un proprio fascicolo.
Dove questa differenza è enunciata nel regolamento
La distinzione deriva dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2023/988, che descrive l'obbligo di verifica dell'importatore, e dall'articolo 12, che disciplina l'obbligo di verifica più leggero del distributore. Entrambi gli articoli si applicano in modo identico in tutti i ventisette Stati membri, perché la GPSR è un regolamento e non una direttiva attuata paese per paese.
A cosa si basa
- Articolo 11 Regolamento (UE) 2023/988 — l'importatore verifica se il fabbricante ha assolto i suoi obblighi
- Articolo 12 Regolamento (UE) 2023/988 — il distributore verifica la presenza delle informazioni richieste
Il regolamento stesso è disponibile su EUR-Lex. Citiamo per ogni affermazione; non dovete crederci sulla parola.
Cosa deve fare concretamente
Lo sviluppo di ogni obbligo, con i tempi associati e i modelli per documentarli, è incluso nell'abbonamento.
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